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1)
PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n.111 del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio (omissis) ....che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad
oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle
clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonchè dal sovracitato D. L. 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo, se del caso elettronico, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l'organizzatore invierà conferma al cliente anche
presso l'agenzia di viaggi venditrice. L'agenzia di
viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza,
rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del D. L.
111/95, copia del contratto solo se già in possesso della
conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei
confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di
intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di
venditore ex. Art. 4 decr. Legisl. 111/1995, acquisendo
diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale
mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal D. L. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dell'acconto da versare alla conferma della
prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e
la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o
quanto altro. Il mancato ricevimento da parte
dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto,
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall'organizzatore.
Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente
avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal
consumatore all'agente di viaggio suo mandatario
conformemente agli accordi conclusi per iscritto tra lo
stesso organizzatore e quest'ultima.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco
nei porti e aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni ai farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del
contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su
elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato) proposto dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
- Impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza
di grave inadempimento dell'organizzatore. Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con
restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta il rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso di cui al primo comma. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall'Organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell'acconto di cui all'art. 4 1° comma - oltre alla
quota di apertura pratica, la penale nella misura indicata
nel Catalogo o Programma fuori catalogo. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi
oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà
esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo
comma del precedente art. e nelle modalità di cui al
successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non
dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo, nel
Programma fuori catalogo.
8) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del consumatore o
dell'annullamento del pacchetto turistico sono
compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7
che sostanzialmente riproducono il disposto degli art. 12
e 13 D. L. 111/95. Pertanto esse rispettano il giusto
equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del
dettato dell'art. 1469 ter. cod. civ. (introdotto dalla l.
52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono
vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge".
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione
tranne un fatto proprio del contraente una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e
di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione
alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da
rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di
persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) Il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all'atto della
comunicazione della cessione ovvero preventivamente al
seguito di sua specifica richiesta.
Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e
di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
dall'organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto
di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione,
quei particolari desiderati che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della CE cui il servizio si riferisce - al fine di
indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative
delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere
consapevole ed informata la scelta del consumatore - il
tour operator si riserva la facoltà di fornire una
propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.
13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento e
derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario, e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle
indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja
nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli
art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del
1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In
ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da
quelli alla persona non può superare l'importo di
"5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro
danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L'organizzatore non è responsabile nei
confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del
venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
16) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dell'art. 19 n.2 d.lgs. 111/95,
deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto
turistico, nonchè le inadempienze nella sua
organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami
siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni
turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore
l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di
ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà
provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo
presente al termine dei servizi, garantendo in ogni caso
una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia
cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21
D. L. 11/95, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità
d'intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
21 n. 5 decr. Legisl. n. 11/95.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art.1.n. 3 e n. 6; art.
Da 17 a 23; art. Da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma;
art. 4; art. 6 ; art. 7; art: 8; art. 9 1° comma; art.
10; art 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
19) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.
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